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Sez. 1, Sentenza n. 594 del 08/11/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167460 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - TERMINOLOGIA "CHIUNQUE AIUTA AD ELUDERE LE INVESTIGAZIONI DELL'AUTORITÀ" - CONTENUTO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167460-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - TERMINOLOGIA "CHIUNQUE AIUTA AD ELUDERE LE INVESTIGAZIONI DELL'AUTORITÀ" - CONTENUTO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

Nella previsione delittuosa dell'art. 378 cod. pen. la locuzione "chiunque aiuta ad eludere le investigazioni dell'autorità" comprende ogni atteggiamento, positivo o negativo, di per se stesso idoneo ad eludere o fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia. Di fronte, pertanto, a tale Obbligo, è del tutto irrilevante la entità e la portata del contributo stesso come l'eventuale concomitanza di notizie già in possesso dell'autorità inquirente, poiché la ricerca della verità in ordine all'accertamento dei reati ha bisogno spesso di una pluralità di informazioni, il cui apporto non può essere rimosso al giudizio discrezionale del soggetto. (V mass n 164970; (V mass n 152195; (V mass n 102754).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)