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Sez. 6, Sentenza n. 1210 del 17/10/1985 Ud. (dep. 03/02/1986) Rv. 171759 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - SEMPLICE SILENZIO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171759-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - SEMPLICE SILENZIO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI - RAGIONE.*

Rientra nella previsione delittuosa del favoreggiamento personale non solo la condotta di chi renda false informazioni, ma anche quella di chi opponga un mero silenzio alle sollecitazioni degli organi di polizia, quando ciò risponda al fine di favorire lo autore di un reato; infatti è dovere del cittadino riferire alla autorità investigatrice quanto egli conosce su reati o fatti che interessino la polizia giudiziaria e che abbiano Rilevanza in ordine alla prova od all'identificazione del reo. (V mass n 167460; (Conf mass n 115596 e ivi citate; (Conf mass n 165346).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)