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Sez. 1, Ordinanza n. 6953 del 08/04/2004 (Rv. 572000 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Competenza sulla domanda tendente ad ottenere la potestà genitoriale - Giudice specializzato e giudice ordinario - Criterio discretivo - Successiva trascrizione del matrimonio e domanda di separazione - Spostamento della competenza dal giudice specializzato al giudice della separazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572000-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In deroga al criterio generale della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., in tema di famiglia ed in ipotesi di domanda tendente ad ottenere l'esercizio della potestà genitoriale, la originaria competenza del Tribunale per i minorenni viene meno ove, trascritto successivamente l'eventuale matrimonio a suo tempo contratto tra i genitori, venga introdotta eventuale domanda di separazione, ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., che affida al giudice della suddetta domanda i provvedimenti relativi ai figli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)