Sez. 1, Sentenza n. 259 del 12/01/1981 (Rv. 410671 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - AZIONI - IN GENERE - RAPPORTO TRA AZIONE DI NULLITA ED AZIONE PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - AZIONI - IN GENERE - RAPPORTO TRA AZIONE DI NULLITA ED AZIONE PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.*
Il promuovimento dell'Azione di nullita del matrimonio non incide sulla proponibilita o procedibilita della domanda di separazione personale dei coniugi, ne determina l'Obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullita (nella specie, in Sede di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico). In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilita della separazione. Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo per il periodo anteriore al giorno in cui e divenuta definitiva la pronuncia di nullita, mentre, per il periodo successivo, viene meno la ragione che determina la Competenza del giudice stesso in ordine ai provvedimenti circa i figli, cioe la connessione con la pronuncia di separazione, e, quindi, ritorna operante la Competenza funzionale del giudice per i minorenni. (V 1762/75, mass n 375411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)