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Sez. L, Sentenza n. 1387 del 11/02/1991 (Rv. 470865 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie. | Comporto - Previsione del comporto secco per un'unica malattia e del prolungamento di esso per ricadute nella stessa malattia - Termine interno del comporto per sommatoria - Determinazione giudiziale - Criteri - Riferimento alla medesima durata del comporto per malattia unica e non a quella per il caso del prolungamento - Liceità.
Stato
decisa il 1991-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470865-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie.

Ove la disciplina collettiva (nella specie, contratto collettivo per il settore metalmeccanico) contempli soltanto il comporto secco, per un'unica malattia, ed il prolungamento di esso per l'ipotesi di ricaduta nella stessa malattia, il termine interno del comporto per sommatoria, in relazione ad una pluralità di episodi morbosi diversi, bene è ritenuto dal giudice, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., di durata coincidente con quella del comporto previsto per la malattia unica, essendo irragionevole il prolungamento del comporto, espressamente previsto solo per l'ipotesi della ricaduta nella medesima malattia, all'ipotesi di assenze per una pluralità di episodi morbosi diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)