Sez. L, Sentenza n. 2624 del 25/03/1996 (Rv. 496555 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Malattie plurime e reiterate - Previsione contrattuale del comporto secco per un'unica malattia e del prolungamento di esso per ricaduta nella stessa malattia - Termine interno del comporto per sommatoria - Determinazione giudiziale - Criteri - Riferimento alla medesima durata del comporto per malattia unica e non a quella per il caso di prolungamento - Liceità - Assenze derivanti da postumi di infortunio sul lavoro - Incidenza sulla determinazione equitativa del periodo di comporto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Ove la contrattazione collettiva contempli solo il c.d. comporto secco e non preveda pertanto un termine di comporto per l'ipotesi di malattie plurime o reiterate, e non vi siano usi utilmente richiamabili, il detto termine, unitamente a quello c.d. esterno (nell'ambito del quale deve essere sommata la durata dei diversi episodi morbosi) deve essere determinato dal giudice secondo equità - c.d. equità integrativa, diretta a contemperare i contrastanti interessi del datore di lavoro e del lavoratore - ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., correttamente potendo tale termine essere ritenuto di durata coincidente con quello del comporto previsto per la malattia unica, con esclusione di ogni prolungamento che sia espressamente previsto solo per l'ipotesi della ricaduta nella stessa malattia. Ove peraltro una parte delle assenze poste in essere dal prestatore di lavoro derivi dai postumi di un infortunio sul lavoro, il giudice nella suddetta determinazione equitativa del periodo di comporto deve tener conto di tale circostanza e solo a seguito di tale valutazione stabilire se è applicabile alla fattispecie il prolungamento del comporto previsto dalla contrattazione collettiva per l'ipotesi di ricaduta nella stessa malattia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)