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Sez. 2, Sentenza n. 19281 del 07/09/2009 (Rv. 610286 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Nozione - Conseguenze - Abbattimento, da parte del proprietario dell'ultimo piano, di parte di falda del tetto con utilizzo di parte del sottotetto di proprietà altrui per costruzione di terrazza - Uso delle cose comuni - Configurabilità - Esclusione - Innovazione vietata - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610286-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1127 c.c., costituisce "sopraelevazione", soltanto l'intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale, mediante occupazione della colonna d'aria soprastante. Ne consegue che, ove il proprietario dell'ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con utilizzazione per uso esclusivo di parte del sottotetto di proprietà di altro condomino, siffatta modifica integra un uso non consentito delle cose comuni e, dunque, innovazione vietata, giacché le trasformazioni strutturali realizzate determinano l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà esclusiva, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini, i quali non possono più godere della camera d'aria costituita dal sottotetto sovrastante non praticabile, con conseguente maggiore incidenza dei fattori climatici sui loro sottostanti appartamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)