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Sez. 2, Sentenza n. 14950 del 05/06/2008 (Rv. 603503 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Tetto condominiale - Trasformazione del tetto, da parte del condomino dell'ultimo piano, in terrazza ad uso esclusivo - Liceità - Esclusione - Appropriazione di una parte del bene comune - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603503-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

Qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l'art. 1102 cod. civ. poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; né assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)