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Sez. T, Ordinanza n. 4460 del 27/02/2026 (Rv. 678047-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Associazioni senza fine di lucro - Vendita di carburante - Qualificazione - Attività commerciale - Conseguenze - Assoggettamento al regime fiscale ordinario.
Stato
decisa il 2026-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678047-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali in favore di associazioni senza fine di lucro, non può considerarsi funzionale al perseguimento diretto degli scopi istituzionali dell'ente la vendita di carburante, la quale, benché destinata in linea di principio ai soli associati, è qualificabile come attività commerciale, come tale soggetta al regime fiscale ordinario.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)