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Sez. 5, Ordinanza n. 4864 del 23/02/2024 (Rv. 670409-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Enti di tipo associativo - Esercizio di attività commerciale - Possibilità - Natura non commerciale delle attività svolte a favore degli associati - Esenzione ex artt. 148 e 149 TUIR - Presupposti - Onere della prova a carico dell'associazione.
Stato
decisa il 2024-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670409-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l'onere di provare i presupposti che giustificano l'esenzione di cui agli artt. 148 e 149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c..

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)