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Sez. 3, Sentenza n. 8694 del 17/01/2008 Cc. (dep. 27/02/2008) Rv. 239065 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Ordinanza di sospensione del processo - Errore interpretativo del giudice - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239065-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

Non può essere qualificato come abnorme il provvedimento con cui il giudice disponga la sospensione del processo erroneamente interpretando le modalità applicative della norma che prevede la causa di sospensione (nella specie, l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, in tema di condono edilizio), in quanto la stasi processuale che ne consegue ha un effetto temporaneo, né lo stesso può qualificarsi come abnorme a causa delle conseguenze dell'errore giudiziale sull'effetto estintivo del reato, in quanto le medesime sono irrilevanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)