Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 215094 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Nozione - Fattispecie.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Principio enunciato con riferimento all'ipotesi - nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità di un atto abnorme - di provvedimento con cui il P.M. aveva dichiarato irricevibile un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, per non avere il condannato documentato l'irrevocabilità della sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)