Sez. 2, Sentenza n. 16578 del 05/08/2016 (Rv. 640828 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Domanda proposta contro la Repubblica italiana - Legittimazione passiva del Presidente della Repubblica - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Lo Stato può essere convenuto in giudizio nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei singoli Ministri competenti in riferimento alla materia controversa, e non anche del Presidente della Repubblica, il quale è estraneo al potere esecutivo, titolare di un autonomo potere "neutro", garante della Costituzione e dell'unità nazionale, e le cui attribuzioni e funzioni non ne implicano mai una partecipazione diretta all'amministrazione dello Stato-soggetto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 83, Costituzione art. 84, Costituzione art. 85, Costituzione art. 86, Costituzione art. 87, Costituzione art. 88, Costituzione art. 89, Costituzione art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)