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Sez. 2, Sentenza n. 16578 del 05/08/2016 (Rv. 640828 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Domanda proposta contro la Repubblica italiana - Legittimazione passiva del Presidente della Repubblica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640828-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

Lo Stato può essere convenuto in giudizio nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei singoli Ministri competenti in riferimento alla materia controversa, e non anche del Presidente della Repubblica, il quale è estraneo al potere esecutivo, titolare di un autonomo potere "neutro", garante della Costituzione e dell'unità nazionale, e le cui attribuzioni e funzioni non ne implicano mai una partecipazione diretta all'amministrazione dello Stato-soggetto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 83, Costituzione art. 84, Costituzione art. 85, Costituzione art. 86, Costituzione art. 87, Costituzione art. 88, Costituzione art. 89, Costituzione art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)