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Sez. 3, Sentenza n. 8734 del 27/06/2000 (Rv. 538079 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - IN GENERE | Carattere permanente della funzione pubblica - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538079-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - IN GENERE

Il carattere permanente della "funzione pubblica" non ha il significato di tradurre automaticamente l'attività del funzionario in un continuo esercizio in concreto di essa, bensì implica solo che chi sia investito di essa possa in qualunque momento intervenire onde esercitare - ove ne ricorrano le circostanze - le proprie funzioni. Nè il titolare di una "funzione pubblica", quale il Presidente della Repubblica, può, in quanto tale, decidere lui quali siano le sue funzioni, in quanto queste sono inevitabilmente ed esclusivamente quelle previste dalle norme costituzionali, sia pure integrate dalle prassi applicative, che allorché sono in armonia con il sistema costituzionale, contribuiscono ad integrare le norme costituzionali scritte ed a definire la posizione degli organi costituzionali alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi, vale a dire nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali. Ad un tal riguardo, se si può ammettere che la prassi abbia legittimato l'esercizio delle attività di cosiddetta "esternazione presidenziale" (le quali, in quanto tali, non costituiscono esse stesse una funzione presidenziale, ma solo uno strumento per l'esercizio delle funzioni presidenziali), resta pur sempre fermo che, affinché un singolo atto di cosiddetta "esternazione" Presidenziale possa essere ricondotto nell'ambito degli atti coperti in quanto tali da immunità e irresponsabilità ai sensi dell'art. 90, comma primo, della Carta Costituzionale, si renda necessario che esso sia stato finalizzato ad un'attività funzionale del Presidente della Repubblica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 90, Costituzione art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)