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Sez. 2, Sentenza n. 525 del 15/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151700 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ASSEGNI TURISTICI FALSI GIÀ RICETTATI - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI - RICETTAZIONE DI ASSEGNI RICETTATI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151700-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ASSEGNI TURISTICI FALSI GIÀ RICETTATI - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI - RICETTAZIONE DI ASSEGNI RICETTATI - SUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi di ricettazione di assegni turistici (travellers cheques) falsi. Qualora vi sia stato più di un uso (cosiddetto passaggi di mano) successivo a quello fatto dal falsificatore, il reato presupposto del delitto di ricettazione è un altro reato di ricettazione. (Conf. Mass. 140955/79 sulla configurabilità della ricettazione di cose ricettate; V. Mass. 116763/71).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)