Sez. 2, Sentenza n. 1341 del 03/11/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116763 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - TERMINE 'ACQUISTÒ - NOZIONE - RICEZIONE IN PEGNO DAL LADRO O DA ALTRI RICETTATORI DI OGGETTI O VALORI - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - TERMINE 'ACQUISTÒ - NOZIONE - RICEZIONE IN PEGNO DAL LADRO O DA ALTRI RICETTATORI DI OGGETTI O VALORI - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Il termine 'acquistò che caratterizza l'estremo materiale del delitto di ricettazione, non dev'essere inteso in senso tecnico giuridico, ma nella sua accezione lata, comprensiva di ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente (traditio a titolo di godimento o di garanzia)' ne consegue che si rende responsabile di ricettazione anche chi scientemente riceva in pegno dal ladro o da altri precedenti ricettatori un oggetto o un valore di delittuosa provenienza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)