diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5510 del 08/04/2003 (Rv. 561979 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Esecuzione forzata - Giudice dell'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Mancata previsione dell'obbligo di astensione in capo al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561979-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata, come già rilevato dalla Corte costituzionale con ordinanza del 28 novembre 2002, n. 497, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma quarto, cod. proc. civ., laddove non prevede che il giudice della esecuzione si debba astenere dal decidere le cause di opposizione agli atti esecutivi proposte avverso un provvedimento emesso dallo stesso magistrato in qualità di giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)