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Sez. 1, Sentenza n. 4584 del 07/05/1999 (Rv. 526116 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclamo - Partecipazione al collegio - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526116-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La questione di legittimità costituzionale degli art. 25 e 26 legge fall., laddove consentono la partecipazione del giudice delegato al collegio che giudica sul reclamo avverso un proprio provvedimento, per contrasto con l'art. 24 Cost., oltre che manifestamente infondata per le ragioni già valutate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6 novembre 1998 n. 363, è anche irrilevante quando la pretesa violazione dell'obbligo di astensione non è stata fatta valere attraverso una tempestiva e rituale istanza di ricusazione; infatti, la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione preclude la possibilità di far valere quel vizio quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ. e l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comportare la nullità del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 4, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)