Sez. 1, Sentenza n. 3501 del 25/10/1969 (Rv. 343648 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - MODALITA DEL PAGAMENTO - OBBLIGO DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE IN CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DI UN IMMOBILE - CONTRATTO DI VITALIZIO ONEROSO - IMPOSSIBILITA DELL'EROGAZIONE IN NATURA DELLA PRESTAZIONE - CONVERSIONE DI QUESTA IN UNA SOMMA DI DENARO - POSSIBILITA.*
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - MODALITA DEL PAGAMENTO - OBBLIGO DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE IN CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DI UN IMMOBILE - CONTRATTO DI VITALIZIO ONEROSO - IMPOSSIBILITA DELL'EROGAZIONE IN NATURA DELLA PRESTAZIONE - CONVERSIONE DI QUESTA IN UNA SOMMA DI DENARO - POSSIBILITA.*
Il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile, a prestare all'altra, vita natural durante, assistenza materiale e morale, con l'esplicazione di tutte quelle cure e di quei servizi necessari per assicurare il benessere materiale e morale, rientra nello schema del contratto di vitalizio oneroso, caratterizzato dalla finalita di assicurare una data prestazione al beneficiario, vita natural durante, quale corrispettivo della dazione di un altro bene, e dall'alea inerente alla data incerta della morte dello stesso beneficiario. Ad esso, pertanto, e applicabile, per analogia, la norma del secondo comma dell'art 443 cod civ la quale, nella ipotesi in cui, per divergenze insorte tra le parti, o per altri eventi, non sia piu possibile erogare le prestazioni in natura consente di ricorrere al giudice per la conversione di dette prestazioni in una somma di danaro. (V 330-64, massima n 320641 968-65 1658-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)