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Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 25/02/1981 (Rv. 411717 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPOSIZIONE ALL'EREDE DI PRESTARE PRESSO DI SE ASSISTENZA MATERIALE E MORALE AD UN TERZO - ONERE EX ART 647 COD CIV - CONFIGURABILITA - VITALIZIO ALIMENTARE EX ART 1872 COD CIV - ASSIMILABILITA - STATO ECONOMICO DEL BENEFICIARIO - IRRILEVANZA - ADEMPIMENTO MEDIANTE CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO PECUNIARIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411717-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPOSIZIONE ALL'EREDE DI PRESTARE PRESSO DI SE ASSISTENZA MATERIALE E MORALE AD UN TERZO - ONERE EX ART 647 COD CIV - CONFIGURABILITA - VITALIZIO ALIMENTARE EX ART 1872 COD CIV - ASSIMILABILITA - STATO ECONOMICO DEL BENEFICIARIO - IRRILEVANZA - ADEMPIMENTO MEDIANTE CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO PECUNIARIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di se assistenza materiale e morale ad un terzo, vita natural durante, configura un Onere ai sensi dell'art 647 cod civ, assimilabile, nel contenuto e nella portata, al vitalizio alimentare ex art 1872 cod civ e, pertanto, indipendente dallo stato economico del beneficiario e caratterizzato, anche in applicazione analogica dell'art 443, secondo comma, cod civ dalla sua convertibilita, nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilita della convivenza tra erede onerato e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinche il modus non attuabile secondo le modalita stabilite dal testatore venga adempiuto cosi come e possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta. (V 3553/77, mass n 387150; (V 3501/69, mass n 343648; (V 275/68, mass n 331187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 1872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)