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Sez. 4, Sentenza n. 3557 del 12/01/2012 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252671 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Natura - Circostanza attenuante e non figura autonoma di reato - Conseguenze in tema di determinazione della pena.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252671-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l'ipotesi disciplinata dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, configura una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato; ne deriva che, ove essa concorra con la recidiva, si applica obbligatoriamente il giudizio di comparazione previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., con la ulteriore conseguenza che, in caso di ritenuta equivalenza, la pena è determinata senza tener conto delle circostanze di segno opposto, mentre non si applica la disposizione dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., che riguarda il concorso di circostanze omogenee.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)