Sez. 4, Sentenza n. 16444 del 20/02/2007 Cc. (dep. 24/04/2007) Rv. 236606 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Reato autonomo - Esclusione - Circostanza attenuante ad effetto speciale - Concorso con una circostanza aggravante - Giudizio di comparazione. Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma quarto cod. pen., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione e non la disposizione dell'art. 63, comma terzo stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee. (Nella fattispecie, il Tribunale aveva ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 reato autonomo rispetto alla previsione di cui al comma primo dello stesso articolo, e, considerate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva ammesso l'imputato al patteggiamento irrogando all'esito una pena considerata dalla Corte illegale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)