diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2222 del 24/07/1974 (Rv. 370590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI DELLA PARTE VITTORIOSA NON ACCOLTE O RITENUTE ASSORBITE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - NECESSITA - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI DELLA PARTE VITTORIOSA NON ACCOLTE O RITENUTE ASSORBITE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - NECESSITA - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La parte totalmente vittoriosa non e tenuta a proporre appello incidentale per rimettere in discussione le eccezioni gia proposte in primo grado e non accolte o ritenute assorbite, essendo sufficiente che le riproponga nel corso del giudizio di appello o al piu tardi fino al momento di precisazione delle conclusioni definitive per il collegio, che segua il limite processuale per la chiusura del contraddittorio. (Conf 2310'71, mass n 353173).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)