Sez. 1, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019 (Rv. 654660 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Straniero - Rischio di persecuzione concentrato in determinate aree di un paese - Provenienza da una regione sicura dello stesso paese - Accesso alla protezione internazionale - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Lo straniero non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)