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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019 (Rv. 653884 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Rischio di persecuzione - Settorialità della situazione di rischio in una regione o area del Paese d'origine del richiedente - Valutazione.
Stato
decisa il 2019-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653884-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale dello straniero, nell'ordinamento italiano la valutazione della "settorialità" della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al d.lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d'origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)