Sez. 1, Sentenza n. 10872 del 22/03/1976 Ud. (dep. 25/10/1976) Rv. 134651 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - DIFFERENZA FRA I DUE REATI - CARATTERE SUSSIDIARIO DEL REATO DI VIOLENZA PRIVATA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - DIFFERENZA FRA I DUE REATI - CARATTERE SUSSIDIARIO DEL REATO DI VIOLENZA PRIVATA.*
Il reato di violenza privata ha carattere generico e sussidiario, che ricorre se la condotta imposta non sia specificamente prevista sotto altro titolo delittuoso. In particolare, quando la violenza, considerata sotto il profilo subiettivo ed obbiettivo, determina la privazione della liberta personale, sussiste il reato di sequestro di persona e non quello di violenza privata. In tale ipotesi, infatti, la violenza e il mezzo esecutivo del reato di sequestro di persona, che si ha per consumato appena la privazione della liberta personale si sia protratta per una durata minima, giuridicamente apprezzabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)