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Sez. 5, Sentenza n. 9075 del 04/07/1983 Ud. (dep. 31/10/1983) Rv. 160939 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - VIOLENZA ESERCITATA AL FINE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ASSORBIMENTO NEL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160939-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - VIOLENZA ESERCITATA AL FINE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ASSORBIMENTO NEL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA.*

In tema di sequestro di persona, qualora la violenza fisica esercitata dall'agente sulla persona offesa rappresenti un elemento strumentalmente diretto ad attuare il fine che egli si sia prefisso (la privazione della libertà personale della vittima), il reato di violenza privata costituisce un elemento del delitto punito dallo art. 605 cod. pen., che rimane l'unico giuridicamente operante. (V mass n 141518 per l'ipotesi di fatto che si esaurisca in un comportamento violento; (V mass n 098727; (V mass n 154321; (V mass n 125854; (V mass n 118307; (V mass n 112372; (V mass n 108627 sulla differenza tra i due reati; (V mass nn 156045 145256 nel senso che i due delitti concorrono quando al soggetto passivo venga anche imposto di fare, tollerare od omettere qualcosa; (Conf mass n 149293; (Conf mass n 139493; (Conf mass n 139492; (Conf mass n 135168; (Conf mass n 134651; (Conf mass n 124077).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)