Sez. 5, Sentenza n. 6899 del 11/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218272 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Conflitto di interessi fra amministratore e società - Nozione - Reato di pericolo - Verificarsi del danno - Circostanza aggravante - Verificarsi di un vantaggio per la società - Irrilevanza.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Il reato previsto dall'art 2631 cod.civ. (conflitto di interessi) è reato di pericolo, la cui previsione è finalizzata a tutelare -mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni adottate dai suoi amministratori- la società dalle possibili commistioni dei suoi interessi con interessi ad essa estranei; per la sussistenza del reato, pertanto, non è necessario il verificarsi del danno (che tuttavia si configura, ai sensi del comma 2 dell'art. 2631 cod.civ., come circostanza aggravante), dovendo il comportamento dell'agente essere sanzionato anche nel caso in cui dalla delibera la società tragga vantaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2631
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)