Sez. 5, Sentenza n. 8673 del 11/12/2003 Ud. (dep. 26/02/2004) Rv. 228744 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Contestazione avente per oggetto l'ipotesi di cui al 2631 cod. civ. previgente (conflitto di interessi) - Inapplicabilità della nuova formulazione dell'art. 2631 cod. civ. concernente l'omessa convocazione di assemblea - Disciplina del conflitto di interessi in parte contenuta nel vigente art. 2634 cod. civ. - Conseguenze nell'ipotesi di insussistenza degli estremi di cui all'art. 2634 cod. civ. - Assoluzione dell'imputato.
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La fattispecie previgente dell'art. 2631 cod. civ. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 cod. civ. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell'assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 cod. civ. che disciplina l'infedeltà patrimoniale; ne consegue - nell'ipotesi in cui il reato contestato all'imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 cod. civ. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 cod. civ. - che il giudice ha il dovere di assolvere l'imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2631, Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)