Sez. 2, Sentenza n. 994 del 07/03/1984 Cc. (dep. 21/03/1984) Rv. 163251 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - DELL'IMPUTATO - AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI ASSISE CHE LO ABBIA PROSCIOLTO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA SENTENZA N. 224 DEL 14 LUGLIO 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONVERSIONE IN APPELLO - OBBLIGO DI RIMETTERE GLI ATTI DI UFFICIO AL GIUDICE DI APPELLO COMPETENTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - DELL'IMPUTATO - AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI ASSISE CHE LO ABBIA PROSCIOLTO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA SENTENZA N. 224 DEL 14 LUGLIO 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONVERSIONE IN APPELLO - OBBLIGO DI RIMETTERE GLI ATTI DI UFFICIO AL GIUDICE DI APPELLO COMPETENTE.*
Il ricorso per Cassazione dell'imputato avversi sentenza del tribunale o della Corte di assise che lo abbia prosciolto per Estinzione del reato per amnistia o prescrizione, proposto prima della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 14 luglio 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato a proporre appello ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. contro le sopraindicate sentenze del tribunale o della Corte di assise, si converte in appello e gli Atti debbono essere trasmessi al giudice di appello competente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)