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Sez. 2, Sentenza n. 3422 del 25/02/1986 Ud. (dep. 06/05/1986) Rv. 172586 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI ATTENUANTI ED ESCLUSIONE DI AGGRAVANTI - AMMISSIBILITÀ - A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172586-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI ATTENUANTI ED ESCLUSIONE DI AGGRAVANTI - AMMISSIBILITÀ - A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 1985 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 cod. proc. pen., quale risultava in virtù dell'art. 135 della legge n. 689 del 1981 e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge n. 400 del 1984, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti. (V mass n 163103; (V mass n 163251; (V mass n 167160; (V mass n 171018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 135, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)