Sez. L, Sentenza n. 4278 del 08/04/1992 (Rv. 476670 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Assenza per cure termali fuori delle ferie - Tutela ex art. 2110 cod. civ. - Operatività - Effetti - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
L'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali alle condizioni e nei limiti dettati sia dall'art. 4, legge n. 526 del 1982, sia dall'art. 13, d.l. n. 463 del 1983 - convertito in legge n. 638 del 1983 - è soggetta alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ., con il conseguenziale diritto al relativo trattamento economico, sempreché la motivata prescrizione del medico specialista indichi, oltre allo stato patologico del lavoratore, anche la specifica idoneità terapeutica o riabilitativa delle cure prescritte e la particolare efficacia per scopi terapeutici e riabilitativi (e non per finalità meramente preventiva) dell'indifferibile esecuzione delle cure stesse in periodo extraferiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)