Sez. L, Sentenza n. 5669 del 24/05/1995 (Rv. 492407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Fruizione delle cure idrotermali in periodo non compreso nelle ferie annuali - Condizioni - Motivata prescrizione medica - Estremi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Per la sussistenza del diritto del dipendente privato di assentarsi del lavoro per fruire, in periodo non compreso nell'ambito delle ferie annuali, delle cure idrotermali, con il conseguente diritto al trattamento economico, è necessaria una motivata prescrizione medica, che si concretizzi nell'indicazione dello stato patologico del lavoratore, della specifica idoneità terapeutica o riabilitativa delle cure prescritte, nonché della particolare efficacia della loro esecuzione in periodo extraferiale, nel senso della loro maggiore utilità ai fini del conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 17/12/1987 num. 558, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)