Sez. L, Sentenza n. 3169 del 17/04/1990 (Rv. 466674 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI - SUCCESSIVA ASSUNZIONE IN PROPRIO DA PARTE DEL COMUNE - SUCCESSIONE DI QUEST'ULTIMO NEI RAPPORTI - CONDIZIONE - INIZIO DELLA NUOVA GESTIONE A SEGUITO DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE O DI DECADENZA DA ESSA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI - SUCCESSIVA ASSUNZIONE IN PROPRIO DA PARTE DEL COMUNE - SUCCESSIONE DI QUEST'ULTIMO NEI RAPPORTI - CONDIZIONE - INIZIO DELLA NUOVA GESTIONE A SEGUITO DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE O DI DECADENZA DA ESSA - CONSEGUENZE.*
Il comune, che assuma in proprio la gestione di pubblici servizi anteriormente affidati a terzi in regime di concessione, succede nel complesso dei rapporti aziendali facenti capo al concessionario - e quindi anche in quelli di lavoro, che proseguono con detto ente senza soluzione di continuità e con salvezza dei diritti e delle posizioni acquisite dai lavoratori - soltanto nell'ipotesi (disciplinata dall'art. 24 del R.d. n. 2578 del 1925) di Esercizio della facoltà di riscatto dei servizi stessi; mentre nella diversa ipotesi di inizio della gestione diretta all'atto della scadenza della concessione o della decadenza da essa (nella quale il comune provvede a dotarsi ex novo di un'organizzazione autonoma, senza alcun collegamento con quella del cessato concessionario), l'art. 221 del R.d. n. 108 del 1904 gli impone soltanto, senza che ciò violi l'art. 3 cost., di preferire nelle eventuali assunzioni (che ove avvengano, sono costitutive di rapporti nuovi e diversi rispetto a quelli svoltisi alle dipendenze di detto concessionario) il personale già dipendente da quest'ultimo, senza escludere, peraltro, la facoltà discrezionale dell'amministrazione pubblica di valutarne le attitudini per l'inserimento nel servizio autonomamente organizzato. (V 5101/80, mass n 408962).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Regio Decr. 10/03/1904 num. 108 art. 221, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)