Sez. L, Sentenza n. 11423 del 30/08/2000 (Rv. 539900 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Servizi pubblici - Enti locali - Passaggio dalla gestione diretta a quella a mezzo di azienda speciale - Trasferimento di azienda - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Diritto dei lavoratori alla conservazione dell'anzianità - Insussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ove un comune, svolgente direttamente ed in economia un servizio pubblico, attribuisca ad una sua azienda di nuova istituzione la gestione del medesimo servizio, mancano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., perché, in caso di gestione del servizio in economia con organizzazione di tipo pubblicistico, non è configurabile l'esistenza di un complesso aziendale, il quale viene costituito "ex novo" in capo all'azienda municipalizzata con l'atto amministrativo costitutivo della stessa (e quindi senza l'intervento di atti negoziali). Ne consegue che legittimamente l'azienda speciale istituisce nuovi rapporti di lavoro con i lavoratori già addetti alla diretta gestione comunale, senza riconoscere loro l'anzianità pregressa, né in senso contrario può essere invocata in via analogica la previsione dell'art. 24 del R.D. n. 2578 del 1925, che soltanto in via di eccezione prevede la continuità dei rapporti di lavoro nell'ipotesi del riscatto da parte dell'ente locale del pubblico servizio oggetto di concessione. (Fattispecie relativa alla istituzione dell'azienda di nettezza urbana da parte del Comune di Roma con effetto dal 1985; il giudice di merito, nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva osservato anche che al momento del passaggio del lavoratore alla nuova azienda speciale si era già verificata la cessazione del rapporto di pubblico impiego, per la soppressione del posto dal ruolo organico del Comune mediante delibera non impugnata dall'interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)