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Sez. U, Sentenza n. 8186 del 05/11/1987 (Rv. 455815 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - MODALITÀ - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - IDONEITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455815-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - MODALITÀ - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - IDONEITÀ - LIMITI.*

Il preavviso di sei mesi, contemplato dall'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per il recesso del locatore, al fine di consentire al conduttore il reperimento di altra idonea soluzione locativa, non condiziona l'ammissibilità o procedibilità della domanda, né integra presupposto dell'Azione, e può essere dato anche con l'atto introduttivo del giudizio, fermo restando, in tal caso, il divieto per il giudice di disporre il rilascio prima del decorso dall'atto stesso dell'indicato semestre. (V 5528/82, mass n 423286; (V 2880/82, mass n 420765).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)