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Sez. 4, Sentenza n. 45829 del 06/12/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287221-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna in ordine alle sole statuizioni accessorie - Decisione relativa all'istanza di sostituzione della pena - Competenza funzionale del giudice del rinvio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287221-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza a decidere sull'istanza di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi spetta, a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 95 del citato d.lgs., al giudice del rinvio, anche nel caso in cui l'annullamento risulti circoscritto a statuizioni accessorie diverse dall'accertamento della responsabilità o dall'irrogazione delle pene principali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la pronuncia intervenuta a seguito di precedente annullamento relativo alla durata delle pene accessorie, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sull'erroneo rilievo che la domanda non era stata formulata nel pregresso giudizio di appello, né con il ricorso per cassazione).

Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)