Sez. 2, Sentenza n. 12991 del 01/03/2024 Ud. (dep. 28/03/2024) Rv. 286017-01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Obbligo del giudice di appello di pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Condizioni - Indicazione.
PENA - IN GENERE
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)