Sez. 1 - , Sentenza n. 12758 del 02/02/2021 Cc. (dep. 02/04/2021) Rv. 280683 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. – Contrasto tra la situazione effettiva e quella risultante dal casellario giudiziale – Prevalenza della situazione effettiva – Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di esecuzione, l'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza insorto sulla base di una sentenza di condanna revocata prima della proposizione del ricorso al giudice dell'esecuzione, in cui la Corte ha affermato che nessun rilievo può attribuirsi a un certificato del casellario giudiziale non aggiornato sul punto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)