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Sez. 3 - , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023 (Rv. 669025 - 02)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | "Mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Rappresentante ex lege dell'assicuratore - Legittimazione processuale eventuale - Evocazione cumulativa dell’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e della mandataria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669025-02

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all'estero, la legittimazione passiva del "mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 152, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)