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Sez. U, Ordinanza n. 10665 del 11/05/2009 (Rv. 608149 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Codice delle assicurazioni - Sinistro stradale cagionato in uno Stato aderente al sistema della "carta verde" da veicolo ivi assicurato - Danneggiato italiano - Art. 153 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608149-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'art. 153 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'ambito della nuova disciplina dettata dal codice delle assicurazioni private, riconosce ai danneggiati residenti in Italia che abbiano subito un danno derivante da sinistro stradale verificatosi in uno degli Stati aderenti al sistema della "carta verde", e causato da veicoli ivi abitualmente circolanti ed assicurati, il diritto di richiedere il risarcimento del danno anche al mandatario designato dall'impresa assicuratrice straniera nel territorio della Repubblica, non è applicabile retroattivamente, in mancanza di una norma "ad hoc" che tale retroattività preveda; peraltro, la suddetta disposizione necessita di una normativa secondaria - funzionale a disciplinare, tra l'altro, anche il diritto del danneggiato a rivolgersi al mandatario nazionale della compagnia assicuratrice estera - emanata solo con il d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, ed applicabile con le decorrenze ivi (art. 15) espressamente previste.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 153, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 355 com. 2, DPR 18/07/2006 num. 254 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)