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Sez. 2, Sentenza n. 420 del 17/01/1981 (Rv. 410894 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIMINUZIONE DEL RISARCIMENTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ACQUISTO D'UN DIPINTO D'AUTORE POI RISULTATO FALSO.*
Stato
decisa il 1981-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410894-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIMINUZIONE DEL RISARCIMENTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ACQUISTO D'UN DIPINTO D'AUTORE POI RISULTATO FALSO.*

Perche possa darsi luogo alla diminuzione del risarcimento del danno da illecito civile per concorso del creditore nella produzione del danno stesso (art 1227, primo comma, cod civ), e necessario che il creditore medesimo sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a ridurre, o escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (nella specie, si e escluso il concorso di colpa del mercante d'arte che, avendo acquistato un'opera poi risultata falsa, non ne aveva controllato l'originalita al momento dell'acquisto e si era affidato alla garanzia del venditore, non essendo egli giuridicamente tenuto al detto controllo). (Conf 2194/77, mass n 385913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)