Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 28/05/1977 (Rv. 385913 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE DELL'OBBLIGO RISARCITORIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE DELL'OBBLIGO RISARCITORIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*
In tema di inadempimento contrattuale, affinche il debitore possa invocare una riduzione del proprio Obbligo risarcitorio, per concorso di colpa del creditore, ai sensi dell'art 1227 primo comma cod civ, e necessario che il creditore medesimo sia tenuto, per legge, per contratto, o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio ed idoneo a ridurre gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (V 2193/74, mass n 370566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)