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Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 28/05/1977 (Rv. 385913 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE DELL'OBBLIGO RISARCITORIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385913-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE DELL'OBBLIGO RISARCITORIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*

In tema di inadempimento contrattuale, affinche il debitore possa invocare una riduzione del proprio Obbligo risarcitorio, per concorso di colpa del creditore, ai sensi dell'art 1227 primo comma cod civ, e necessario che il creditore medesimo sia tenuto, per legge, per contratto, o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio ed idoneo a ridurre gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (V 2193/74, mass n 370566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)