Sez. 1, Sentenza n. 4369 del 20/11/1976 (Rv. 383075 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO D'APPELLO SINO ALLA SENTENZA NONOSTANTE LA MORTE DEL PROCURATORE - DEDUZIONE DELLA NULLITA IN CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - POSIZIONE DELLE PARTI DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO - PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINI - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO D'APPELLO SINO ALLA SENTENZA NONOSTANTE LA MORTE DEL PROCURATORE - DEDUZIONE DELLA NULLITA IN CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - POSIZIONE DELLE PARTI DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO - PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINI - DECORRENZA.*
Se il processo d'appello e proseguito sino alla pronuncia della sentenza nonostante l'avvenuta interruzione automatica del processo stesso per morte del procuratore, la Corte di Cassazione, rilevata la nullita per tale motivo della sentenza impugnata, cassa con rinvio innanzi a quello stesso giudice che ha emesso la sentenza cassata, davanti al quale le parti si troveranno nella stessa posizione processuale in cui versavano all'atto della verificazione dell'evento interruttivo (art 394 cod proc civ). in tal caso, dovendosi escludere qualsiasi Rilevanza all'avvenuta notificazione del ricorso (ovvero del controricorso) in Cassazione - anche se da tali Atti si possa desumere la conoscenza legale della morte del procuratore - quale dies a quo, agli effetti della prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, la riassunzione di quest'ultimo deve essere compiuta dinanzi al giudice di rinvio, ad istanza della parte che vi abbia interesse, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (a pena di Estinzione dell'intero giudizio), stante la equipollenza di detta riassunzione rispetto a quella prevista per il giudizio interrotto. (V 2166/69, mass n 341474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)