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Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 19/06/1969 (Rv. 341474 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - ATTIVITA PROCESSUALE SUCCESSIVA - NULLITA.*
Stato
decisa il 1969-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341474-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - ATTIVITA PROCESSUALE SUCCESSIVA - NULLITA.*

L'interruzione del processo per morte del procuratore costituito si verifica indipendentemente dall'effettiva notizia che dell'evento interruttivo possano avere avuto le parti ed, essendo l'interruzione automatica prevista per la piena tutela del diritto di difesa delle parti, in quella particolare espressione che e lo jus postulandi, tutta l'attivita processuale successiva all'interruzione, in quanto compiuta con evidente pregiudizio della parte rimasta priva di difesa per la morte del procuratore, e nulla e priva di effetti giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)