Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 15/09/1970 (Rv. 347258 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - DELLA PARTE VITTORIOSA DECEDUTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - VALIDITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - DELLA PARTE VITTORIOSA DECEDUTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - VALIDITA.*
A norma dell'art 330, secondo comma, cod proc civ, in relazione all'art 328, secondo comma, stesso codice, e valida la notifica della impugnazione eseguita collettivamente ed impersonalmente nei luoghi previsti dal primo comma del citato art 330 agli eredi della parte vittoriosa, deceduta dopo la pubblicazione della sentenza, anche se lo evento della morte sia avvenuto prima che fosse notificata la sentenza stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)