Sez. 3, Sentenza n. 2497 del 05/07/1976 (Rv. 381295 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - AGLI EREDI RITUALMENTE COSTITUITI - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE INDIVIDUALE - NECESSITA - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE - NULLITA DEL RICORSO E DELLA NOTIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - AGLI EREDI RITUALMENTE COSTITUITI - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE INDIVIDUALE - NECESSITA - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE - NULLITA DEL RICORSO E DELLA NOTIFICAZIONE.*
Quando nel corso del giudizio di appello una delle parti sia deceduta e il processo sia stato proseguito dagli eredi ritualmente costituitisi, l'altra parte, rimasta soccombente, deve proporre il ricorso per Cassazione nei confronti degli eredi individualmente indicati e con atto notificato personalmente e individualmente a ciascuno di essi. Pertanto, nel caso in cui il ricorso per Cassazione sia indirizzato contro gli eredi non indicati individualmente e sia notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi medesimi, se gli intimati non si costituiscano vi e nullita non sanata sia del ricorso, perche gli intimati sono indicati in modo da determinare incertezza assoluta circa i soggetti contro i quali l'impugnazione e proposta (art 366, n 1, cod proc civ), sia della notificazione, perche questa a norma dell'art 330 cod proc civ puo essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi nel solo caso in cui la parte sia deceduta dopo la notificazione della sentenza impugnata: ipotesi questa, cui puo essere equiparata soltanto l'altra in cui il decesso della parte sia avvenuto dopo la pubblicazione della stessa sentenza ma prima della notificazione o in assenza di quest'ultima. (V 55/75, mass n 373202; (V 1444/70, mass n 347258; (V 569/69, mass n 338754).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)