diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2291 del 10/07/1985 Cc. (dep. 12/11/1985) Rv. 171027 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO - RIFERIMENTO AI TERMINI DI DURATA RELATIVI ALLE FASI DI GIUDIZIO GIÀ ESAURITE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171027-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO - RIFERIMENTO AI TERMINI DI DURATA RELATIVI ALLE FASI DI GIUDIZIO GIÀ ESAURITE - ESCLUSIONE.*

Il mutamento della qualificazione giuridica del reato non influisce sui termini di custodia cautelare relativi alle fasi di giudizio già esaurite, ma incide solo su quelle successive. Ne consegue che la scarcerazione dell'imputato a norma dell'art. 275 cod. proc. pen. si impone, con la sentenza di condanna, solo quando, a seguito di tale mutamento, risultino scaduti anche i termini riferentisi alla terza fase del giudizio, perché soltanto in tale ipotesi si concretizza la illegittimità di una protrazione della custodia cautelare. (V mass n 148264; (V mass n 147263; (V mass n 154577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)