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Sez. 2, Sentenza n. 3586 del 03/12/1980 Cc. (dep. 08/01/1981) Rv. 147263 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE CON SENTENZA DIBATTIMENTALE - EFFICACIA RETROATTIVA SULLA DURATA DEI TERMINI STABILITI PER LA FASE ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147263-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE CON SENTENZA DIBATTIMENTALE - EFFICACIA RETROATTIVA SULLA DURATA DEI TERMINI STABILITI PER LA FASE ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE.*

La durata della custodia preventiva deve adeguarsi al reato ritenuto nella sentenza di primo o secondo grado solo rispetto ai termini stabiliti per la corrispondente fase del giudizio. Pertanto la modifica in dibattimento dell'originaria imputazione non spiega efficacia retroattiva sulla durata dei termini stabiliti per la fase istruttoria. (Conf mass n 131562; (Conf mass n 136145).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)