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Sez. 3, Sentenza n. 3269 del 05/03/2003 (Rv. 560887 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Cause - Sopravvenuta mancanza di pluralità di soci - Rapporti con i terzi - Fattispecie relativa locazione di immobile per esercitarvi l'attività sociale - Concentrazione della titolarità della relativa posizione soggettiva nell'unico socio rimasto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560887-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità di soci entro il termine di sei mesi non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto. Pertanto, nel caso di società in nome collettivo che abbia preso in locazione un immobile per esercitarvi l'attività sociale, non viene meno, a seguito di recesso degli altri soci, la locazione stipulata, la cui titolarità si concentra nel socio rimasto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)